Fornitori

Il Decreto Ministeriale deI Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018, così come modificato e integrato dal Decreto Ministeriale deÌ 27 dicembre 2019, espone le linee guida da adottare per l’emissione, la trasmissione e la gestione degli ordini degli altri documenti elettronici, attestanti l’ordinazione d’acquisto di “beni e servizi mediante il Nodo dì Smistamento degli Ordini (NSO)” con riferimento agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

La norma riguarda tutte le transazioni che danno origine a debiti commerciali o professionali (da e verso le Pubbliche Amministrazioni), fatte salve alcune eccezioni dì cui al punto 3.1.2 delle linee Guida Ministeriali.

Le linee Guida Ministeriali, al punto 3.1.3, prevedono specifiche decorrenze per l’applicazione delle prescrizioni di cui alla normativa in argomento, per i Servizi: dal 1° gennaio 2021, l’ordinazione avviene esclusivamente in formato elettronico per il tramite di NSO e dal 1° gennaio 2022, non si può dar corso alle liquidazioni e al successivo pagamento delle fatture, che non riportino gli estremi de corrispondenti ordini validati da NSO.

Inoltre si evidenzia che il punto 5 delle Linee Guida del MEF si prevede che l’associazione tra ordinazione e fattura debba essere assicurata mediante l'indicazione sulla fattura degli estremi dell’ ordine d’acquisto che sono contenuti nella Tripletta dì identificazione dell’ ordine, o degli ordini che hanno originato la cessione dei beni e/o la prestazione dei servizi che devono obbligatoriamente essere presenti, ossia:

  1. l’identificativo del soggetto che ha emesso il Documento (EndpointlD), che di norma coincide con il Mittente
  2. l’identificativo del Documento (ID) assegnato dall’emittente
  3. la data di emissione del Documento (IssueDate)

In caso di omessa, o errata, indicazione degli estremi della Tripletta di identificazione dell’Ordine (o di altro Documento do ordinazione) a cui fanno riferimento, pertanto, le fatture inerenti le forniture, che rientrano nel campo di applicazione della norma, possono essere rifiutate ai sensi del DM 03 aprile 2013, n. 55, articolo 2- bis (introdotto dal DM 24 agosto 2020, n. 132). In particolare, la causa del rifiuto deve essere indicata riportando la seguente dicitura: “Fattura rifiutata ai sensi del DM 55/2013, articolo 2-bìs. c. 1, lettera e) per omessa indicazione ' dell’ordine elettronico dì acquisto prevista dal DM 7 dicembre 2018, articolo 3”.

In riferimento a quanto sopra riportato consegue che, a decorrere dall’1.1.2022, le fatture relative ai servizi, che non riportino la tripletta di identificazione dell’ordine NSO, potranno essere respinte; in ogni caso, qualora accettate, non potranno essere liquidate e pagate da questa Amministrazione.

Pertanto i Fornitori sono invitati a trasmettere alle Strutture aziendali, con cui abitualmente vengano effettuate transazioni contabili, a verificare la corretta compilazione dei campi in fattura elettronica e se non l'abbiano già fatto, il proprio codice identificativo del canale scelto per la procedura NSO:

  1. NSO (preferibile)
  2. Peppol (preferibile)
  3. Indirizzo pec (in alternativa)
Allegati
NSO Regole tecniche
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NSO Regole tecniche - allegato comunicazione
Adobe Portable Document Format - 743.22 KB